TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Articolo 1 – Denominazione
L’associazione denominata “Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale” viene costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell’Art. 14 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 2 – Sede e durata
L’Associazione ha sede in Venezia, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari, Ca’ Bembo – Dorsoduro 1075, Fondamenta Toffetti, 30123 VE. La durata dell’ Associazione è dieci anni, rinnovabili a seguito di una decisione dell’Assemblea.
TITOLO II – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3 – Obiettivi
L’Associazione non ha fini di lucro e intende promuovere e diffondere la riflessione metodologica e teorica, la collaborazione scientifica e lo sviluppo di pratiche, risorse e strumenti condivisi nel campo dell’informatica umanistica e nell’uso delle applicazioni digitali in tutte le aree delle scienze umane. Essa promuove inoltre la riflessione sui fondamenti umanistici delle metodologie informatiche e nel campo delle culture di rete.
Per raggiungere le proprie finalità l’Associazione persegue i seguenti obiettivi:
- Promuovere attività scientifiche e formative nel campo dell’informatica umanistica e delle applicazioni delle tecnologie digitali alle scienze umane;
- migliorare la visibilità e la conoscenza di iniziative e risorse individuali, istituzionali e di altre associazioni, facilitando la concretizzazione di idee e progetti interdisciplinari;
- promuovere l’integrazione delle competenze professionali umanistiche e informatiche di tutti gli interessati;
- stabilire e consolidare i legami con altre realtà europee ed internazionali che operano nel campo dell’informatica umanistica e delle applicazioni digitali alle scienze umane.
Articolo 4 – Attività
In particolare, le attività che l’Associazione può intraprendere sono (a titolo esemplificativo ma non limitativo) le seguenti:
- organizzazione di eventi scientifici con finalità informative e formative (come per esempio conferenze, seminari, corsi, ecc.), di pubblicazioni monografiche e seriali, di attività e progetti di ricerca nei settori di interesse. L’Associazione pubblica una rivista open access, denominata “Umanistica Digitale”, che sostiene anche economicamente a norma di Regolamento;
- messa in opera e mantenimento di canali informativi relativi a eventi ed attività di interesse per promuovere la riflessione teorica e metodologica e lo sviluppo di pratiche, applicazioni e strumenti nel settore di interesse (come per esempio creazione di spazi web di collaborazione virtuale, ecc.);
- promozione di azioni volte a stabilire e mantenere saldi legami con le associazioni e le istituzioni che operano a livello internazionale;
- Creazione o promozione di strumenti che garantiscano supporto (borse di studio, premi di laurea) e maggiore visibilità al lavoro dei giovani che attualmente sono impegnati in attività di ricerca nei settori di interesse dell’Associazione, in Italia e all’estero;
- promozione di interventi nelle opportune sedi al fine di favorire la presenza istituzionale e strutturata dell’informatica umanistica e la costruzione di competenze teoriche e pratiche relative all’uso delle applicazioni informatiche e digitali nei curricula accademici delle aree delle scienze umane;
- promozione dell’elaborazione di criteri e procedure, anche con l’applicazione di metodi computazionali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche digitali nel campo delle scienze umane, ed in particolare di quelle riferite all’utilizzazione delle tecnologie digitali;
- promozione dell’accesso aperto alle risorse digitali (contenuti e strumenti) per lo studio, la ricerca e la formazione.
TITOLO III – SOCI
Articolo 5 – Soci
I soci dell’Associazione possono essere:
- Persone fisiche, le quali, in virtù della loro attività di ricerca o di insegnamento, sono impegnate nel campo delle applicazioni digitali nelle scienze umane.
- Enti pubblici e privati (persone giuridiche come per esempio università, enti di ricerca, imprese, ecc.) i quali sono interessati alle attività dell’Associazione, in relazione ai loro campi di attività. I soci sono tenuti a partecipare alle attività dell’Associazione e a contribuire tramite il versamento della quota associativa annuale al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
Articolo 6 – Domanda di adesione
Persone o Enti interessati ad aderire all’Associazione devono presentare domanda scritta firmata dal richiedente (il rappresentante legale nel caso di Enti) indicando le motivazioni della richiesta di associazione e dichiarando di accettare le norme di questo Statuto. Le richieste di adesione vengono accolte dal Consiglio direttivo, previa valutazione della loro accettabilità in base agli obiettivi dell’Associazione ed a quanto proposto dal richiedente per contribuire al loro raggiungimento.
La domanda di adesione può altresì essere inviata per via telematica su un modulo predisposto dal Consiglio direttivo, ed accolta previo accertamento dell’identità del richiedente.
Articolo 7 – Recesso, radiazione e sospensione
Lo stato di Socio cessa nei casi seguenti:
- per recesso del socio, con comunicazione scritta al Presidente con almeno due mesi di preavviso;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale entro la data stabilita dal Consiglio direttivo;
- per radiazione a seguito di delibera dell’Assemblea con maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati, a causa di comportamenti negligenti o scorretti nei confronti dell’Associazione.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
Articolo 8 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente.
Articolo 9 – L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci individuali (persone fisiche) e da un rappresentante per ogni Ente. I compiti dell’Assemblea sono i seguenti:
- elegge il Consiglio direttivo;
- approva le linee strategiche di attività nonché il piano dettagliato di attività per l’anno successivo, su proposta del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio annuale e la Relazione sulle Attività svolte nell’anno precedente predisposti dal Consiglio direttivo;
- approva l’ammontare delle quote di associazione annuali;
- accetta donazioni e lasciti a favore dell’Associazione;
- decide sulle modifiche allo Statuto (con le maggioranze previste all’art. 15).
L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale che chiude il 31 dicembre di ogni anno, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo. L’Assemblea può essere convocata anche a seguito di richiesta scritta di almeno un quarto dei soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo. Le convocazioni possono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, specificando gli argomenti all’ordine del giorno, da inviare ai soci almeno due settimane prima della data prevista per la riunione. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea, tranne quella ordinaria di chiusura dell’esercizio, può anche svolgersi per via telematica, mediante la sottoposizione ai soci di uno o più quesiti ai quali rispondere con un “sì” o con un “no”, entro un termine fissato dal Consiglio direttivo e non inferiore a 15 giorni dalla sottoposizione del quesito.
Le decisioni dell’Assemblea sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccetto quanto previsto agli Artt. 7, 15 e 16. Ogni socio maggiore d’età in regola con il pagamento della quota associativa ha un voto nell’Assemblea. Ogni socio può essere rappresentato per delega da un altro socio. Un socio può ricevere al massimo cinque deleghe.
Articolo 10 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di gestione e di indirizzo scientifico dell’Associazione. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri, eletti dall’Assemblea dei soci maggiori d’età tra i propri membri. Il Consiglio direttivo dovrà avere una composizione in grado di rappresentare tendenzialmente tutte le aree scientifiche presenti nell’Associazione. I rappresentanti degli Enti, qualora non siano anche soci individuali dell’Associazione, non possono essere eletti alle cariche statutarie.
L’elezione del Consiglio direttivo può svolgersi anche con il voto elettronico. Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento del voto vengono definite dal Consiglio direttivo in un apposito regolamento elettorale.
I membri del Consiglio direttivo vengono nominati per tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due ulteriori mandati. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi.
Il Consiglio direttivo può svolgere le sue sedute anche in videoconferenza tra tutti i suoi membri, previa convocazione da effettuare via posta elettronica almeno 7 giorni prima.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
- l’elezione del Presidente e del Vicepresidente, nonché, ove lo si ritenga opportuno, del Segretario organizzativo e del Tesoriere;
- la predisposizione delle linee strategiche di attività nonché del piano dettagliato di attività per l’anno successivo, da proporre all’Assemblea;
- la predisposizione del bilancio annuale;
- la formulazione del parere sulla Relazione sulle Attività svolte nell’anno precedente, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
- la formulazione di modifiche di statuto da sottoporre all’Assemblea; (Modifica approvata dall’assemblea straordinaria del 13 giugno 2014)
- l’approvazione, su proposta di singoli soci o di gruppi di soci, di progetti di ricerca coerenti con i fini dell’Associazione, da presentare agli organi competenti per il finanziamento;
- l’adesione dell’Associazione a iniziative di promozione scientifica o didattica nelle aree di sua competenza;
- l’organizzazione di un evento scientifico annuale su tematiche connesse agli obiettivi dell’Associazione;
- l’attribuzione di specifiche funzioni ai propri componenti in funzione di particolari esigenze organizzative.
Articolo 11 – Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, e viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri con la maggioranza della metà più uno dei suoi componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di apposita delega da lui conferita. Viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri con la maggioranza della metà più uno dei suoi componenti.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni.
Il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente:
- convoca l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio direttivo;
- cura i rapporti con le istituzioni scientifiche e accademiche nazionali e internazionali, promuovendo gli scambi e le interrelazioni;
- rappresenta l’Associazione nelle relazioni con gli Enti finanziatori;
- dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo, conferendo eventualmente delega ad altro membro del Consiglio direttivo.
TITOLO V – GESTIONE ORGANIZZATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE
Articolo 12 – Segreteria organizzativa
Il Consiglio direttivo individua fra i soci, se necessario anche con ricorso a collaboratori esterni, una segreteria organizzativa, che agisce ed opera sotto il suo diretto controllo. Un membro del Consiglio direttivo, scelto dal Presidente, funge da coordinatore della segreteria organizzativa.
La Segreteria organizzativa è responsabile dell’apparato organizzativo dell’Associazione. In particolare:
- cura i rapporti con i soci, di cui tiene aggiornato l’elenco e l’indirizzario;
- gestisce il sito web dell’Associazione, aggiornandone i contenuti, e le liste di discussione tra i soci;
- crea e mantiene la mappa dei progetti dell’Associazione e dei suoi componenti relativi agli obiettivi dell’Associazione, nonché quella dei corsi universitari nei campi di competenza dell’Associazione;
- coordina il calendario delle riunioni e degli eventi comuni e i rendiconti periodici al Consiglio direttivo;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione della Relazione sulle Attività svolte nell’anno precedente da sottoporre al Consiglio direttivo e all’Assemblea per l’approvazione.
Articolo 13 – La Tesoreria
Il Presidente, o un suo delegato designato dal Consiglio direttivo, è il responsabile della gestione amministrativa-contabile dell’Associazione. La funzione di Tesoreria consiste nel:
- riscuotere e gestire le quote associative;
- amministrare il patrimonio dell’Associazione;
- predisporre il bilancio annuale e presentarlo per il parere al Consiglio direttivo, per la validazione amministrativa a un revisore contabile esterno, e poi all’Assemblea per l’approvazione;
- curare la gestione amministrativo-contabile dei progetti affidati all’Associazione;
- curare l’amministrazione dell’eventuale personale dell’Associazione.
Articolo 14 – Il Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi di privati e di organizzazioni pubbliche o private, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione a da tutti gli altri beni mobili o immobili di cui l’Associazione sia venuta legittimamente in possesso. I Soci che per qualunque motivo lasciano l’Associazione non hanno alcun titolo sul patrimonio dell’Associazione, non possono chiedere alcuna divisione dei beni, non possono chiedere il rimborso delle quote associative pagate all’Associazione. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO VI – MODIFICHE DI STATUTO
Articolo 15 – Modifiche di Statuto
Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Presidente, o del Consiglio direttivo, o di almeno un quarto dei Soci, dall’Assemblea dei soci maggiori d’età convocata in seduta straordinaria. Per la validità dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Le modifiche sono approvate se ricevono il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L’Assemblea può anche svolgersi per via telematica secondo le regole di cui all’art. 9, sesto capoverso, e dopo un congruo periodo di discussione in rete tra tutti i soci.
TITOLO VII – LIQUIDAZIONE
Articolo 16 – Liquidazione
Nell’ipotesi di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea, con la maggioranza della metà più uno degli scritti, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Eventuali beni rimanenti saranno trasferiti ad altra organizzazione, senza fini di lucro, i cui obiettivi siano simili a quelli descritti all’articolo 3.